Successione transnazionale sull’asse ereditario

Possibili effetti della successione transnazionale sull’asse ereditario

Una recente pronuncia della Suprema Corte ha chiarito come l’apertura di una successione internazionale possa comportare la divisione del patrimonio ereditario in due distinte masse, ciascuna soggetta a una differente disciplina giuridica.

Il caso è quello di un cittadino inglese, morto in Italia dopo aver redatto nel Regno Unito un testamento con il quale istituiva suoi eredi universali i figli e disponeva un legato in denaro a favore della moglie, cittadina italiana.

La moglie adiva il tribunale italiano ritenendo che, in base alla nazionalità del defunto, fosse applicabile alla successione la legge inglese; di conseguenza doveva considerarsi revocato il testamento a seguito del successivo matrimonio del testatore, secondo quanto disposto dal Will Act del 1837, con attribuzione alla consorte superstite del de cuius, quale erede, di tutti beni mobili personali del defunto e di una quota dei suoi beni immobili siti in Italia, in concorso con i figli del defunto.

I giudici di primo e secondo grado, sulla base della medesima prospettazione giuridica, accoglievano le richieste della moglie.

La Corte di Cassazione ha precisato che, in caso successione transnazionale, la scelta della norma di conflitto applicabile e la qualificazione della fattispecie alla luce della Legge n. 218/1995 deve essere effettuata in base canoni dell’ordinamento giuridico italiano.

Il caso in esame, in particolare, deve essere regolato alla luce degli articoli 46 e 13 della Legge 218/95, che rendono applicabile la legge inglese quale legge regolatrice della successione. La normativa inglese, a sua volta, si rende applicabile per quanto riguarda la sorte dei beni mobili e “rinvia indietro” alla legge italiana per la disciplina dei beni immobili, essendo gli stessi situati in Italia. Tale combinazione di disciplina giuridica, e indipendentemente dalla circostanza che si applichi ad una successione testamentaria o ab intestato, ha l’effetto di determinare una scissione tra beni mobili e beni immobili del defunto. La conseguenza di tale scissione è la formazione di due masse ereditarie separate e l’apertura di due distinte successioni ciascuna soggetta ad una diversa normativa, nel nostro caso quella inglese per i beni mobili e quella italiana per gli immobili.

Il regime giuridico proprio di ogni successione ereditaria deve trovare applicazione sin dal momento dell’apertura della successione e in tutte le sue fasi. In altre parole, è sulla base della specifica disciplina giuridica applicabile alle varie masse ereditarie che dovrà regolarsi la vocazione e la delazione, così come la validità ed efficacia del titolo successorio, l’individuazione degli eredi, la formazione delle quote, la tutela degli eventuali legittimari, le modalità di accettazione dell’eredità e, in generale, ogni aspetto giuridico legato a quella specifica successione.

L’errore dei giudici del merito è stato quello di considerare applicabile la legge italiana, riguardo alla successione dei beni immobili, solo limitatamente alle modalità di acquisto e alla formazione delle quote ereditarie e non anche sin dal momento dell’apertura della successione su tali beni, considerando operante la legge inglese riguardo al titolo di acquisto dei cespiti immobiliari.