La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito il principio, non sempre condiviso dai giudici di merito, secondo cui il comproprietario ed esclusivo locatore di un immobile in comunione, che percepisce il canone di locazione pagato dall’inquilino, lo fa anche nell’interesse del comproprietario non locatore che non ha alcun rapporto con il conduttore.
Secondo i giudici di legittimità si configura l’ipotesi della “gestione di affari altrui”, prevista dall’art 2031 del codice civile, per cui il comunista locatore agisce in qualità di gestore anche nell’interesse del comproprietario non locatore il quale, prima della ratifica dell’operato del gestore, non potrà prendere il pagamento pro quota dei canoni corrisposti dal conduttore.
Tale principio è stato ritenuto parimenti applicabile all’immobile caduto in comunione ereditaria e riguardo all’indennità richiesta da un coerede per l’occupazione esclusiva dell’immobile da parte dell’altro coerede.
Nel caso esaminato, la madre, comproprietaria insieme ai due figli di un immobile, aveva concesso in locazione il bene ad uno solo di essi incassando regolarmente il relativo canone.
Caduto in successione l’immobile a seguito della morte della madre e costituita la comunione ereditaria tra i due fratelli, la Suprema Corte ha stabilito, non solo legittima la condotta del genitore che consenta a uno solo dei figli di poter godere di un proprio bene, ma anche che nessuna somma fosse dovuta da parte del fratello già conduttore, all’altro fratello coerede, a titolo di indennità per l’occupazione esclusiva dell’immobile, ritenendo che la madre avesse ricevuto le somme pagate dal figlio per il godimento dell’immobile anche nell’interesse e per conto del fratello non locatore, in qualità di legittimo ed utile gestore del bene.
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