La responsabilità civile conseguente all’investimento del pedone

Per valutare la responsabilità dell’automobilista che investe accidentalmente un pedone è necessario verificare se sia possibile configurare, nel caso concreto, una colpa esclusiva o almeno concorrente in capo alla vittima del sinistro.

Il principio generale, previsto dall’art 2054 primo comma del codice civile, è quello che presume la responsabilità dell’automobilista, il quale, per liberarsi da questa presunzione di colpevolezza, deve provare di non avere potuto evitare il danno.

Si tratta di una prova non sempre facile da raggiungere, che impone un’attenta valutazione del contesto in cui il sinistro si è verificato.

L’automobilista dovrà provare che la condotta colposa del pedone è stata determinante, o quantomeno concorrente, nel causare il suo investimento, in quanto non ragionevolmente prevedibile, anormale ed imprudente, tale da non consentire al conducente di prevedere ed evitare il danno.

Ad esempio, i giudici hanno ritenuto tale la condotta del pedone che attraversa la strada lontano dalle strisce pedonali e in condizioni di scarsa visibilità, o che attraversa di corsa sulle strisce pedonali insinuandosi nel traffico e comparendo inaspettatamente sulla traiettoria di marcia di un veicolo, rendendo così impossibile qualsiasi manovra di emergenza per evitare l’investimento.

L’automobilista potrà andare esente da responsabilità risarcitoria solo ove dimostri che il pedone ha tenuto una condotta talmente imprevedibile e pericolosa da costituire colpa unica e sufficiente a causare il sinistro.

Negli altri casi, bisognerà valutare e quantificare l’eventuale concorso di colpa del pedone nel causare l’investimento e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente.
Si impone pertanto un rigoroso esame della condotta dei soggetti coinvolti nel sinistro allo scopo di bilanciare correttamente la responsabilità di ciascuno.