La trasmissione agli eredi del danno da morte

Sulla risarcibilità in via ereditaria del danno da morte cagionata da un evento lesivo, si sono susseguiti diversi arresti giurisprudenziali, peraltro di segno non sempre concorde

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza 11/11/2019 n. 28989) ha ripreso un principio già affermato dalle Sezioni Unite (SS.UU. 15350/2015) secondo cui il danno non patrimoniale da morte non va a ledere il bene “salute” bensì il bene vita, inteso quale bene giuridico autonomo rispetto al bene salute, di cui è esclusivo titolare e fruitore il soggetto che subisce la perdita della vita a seguito dell’illecito.

Di conseguenza tale danno non può essere trasmesso agli eredi quando la morte si verifica immediatamente dopo o dopo brevissimo tempo dall’evento lesivo.

Secondo i giudici, infatti, in caso di morte istantanea,verrebbe immediatamente meno il soggetto titolare del bene tutelato e leso (il bene vita) e con lui verrebbe meno anche il diritto al risarcimento, essendone lui l’esclusivo titolare.

Nel caso di morte avvenuta dopo pochissimo tempo dall’evento lesivo, non vi sarebbe alcun diritto risarcitorio in grado di cristallizzarsi nella sfera giuridica del suo titolare e tale da poter essere trasmesso in via ereditaria.

E’ invece possibile parlare di danno risarcibile e trasmissibile agli eredi soltanto quando tra l’illecito e la morte trascorre uno spazio di tempo apprezzabile.

Soltanto in tal caso è configurabile un danno biologico vero e proprio, cioè il danno biologico terminale, derivante dalla lesione del bene “salute”, ed eventualmente il danno morale terminale, o catastrofale, qualora la vittima sia in grado di percepire consapevolmente, oltre alla sofferenza fisica, l’imminenza della propria morte (cosiddetta lucidità agonica)

Da tale orientamento si era invece discostata la Suprema Corte a Sezioni Unite nel 2008 (sentenza 26972/2008) ritenendo possibile il risarcimento del danno morale catastrofale anche quando la morte sia seguita dopo breve lasso di tempo dall’illecito, nel caso in cui la vittima sia rimasta, anche se per breve tempo, lucidamente consapevole della sua imminente morte.