Si consolida l’orientamento giurisprudenziale che consente all’erede legittimario di provare senza limiti la simulazione fatta in suo danno
Il caso è quello di una apparente vendita di immobile che, in realtà, nasconde una donazione fatta dal defunto genitore in danno di uno dei figli.
La vendita dell’immobile è stata simulata in favore di un figlio, effettuando in realtà una donazione, e andando in tal modo a ledere la quota ereditaria di un altro figlio.
Il codice civile stabilisce che la simulazione di un atto, nel caso in esame la vendita, può essere provata, da coloro che lo hanno posto in essere, soltanto producendo in giudizio la contro-dichiarazione che attesta il contratto effettivamente voluto dalle parti.
Questo limite non si applica ai creditori ed ai terzi, che possono provare in Tribunale, la simulazione senza limiti e quindi, ad esempio, anche con testimoni o presunzioni.
Secondo i giudici, anche l’erede legittimario danneggiato dalla vendita simulata può considerarsi come un soggetto terzo, e quindi impugnare l’atto di vendita e dimostrare in giudizio la donazione fatta in suo danno, senza limiti di prova. L’unica condizione è che, contestualmente all’azione di simulazione della vendita, l’erede danneggiato eserciti anche l’azione di riduzione della donazione effettuata in suo danno.
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