Il caso è quello di una lavoratrice licenziata per l’esigenza di ridurre il personale a seguito della soppressione del reparto produttivo in cui figurava addetta.
I Giudici hanno contestato alla datrice di lavoro la mancata effettuazione di una valutazione comparativa tra la lavoratrice licenziata ed il resto del personale avente una professionalità analoga.
La legittimità del licenziamento avrebbe dovuto risultare solo all’esito di una comparazione siffatta, operata sulla base di criteri certi e verificabili, una volta accertato oggettivamente che era proprio quella lavoratrice, rispetto altri impiegati in servizio, a dover essere licenziata essendo le sue mansioni infungibili nell’ambito dell’azienda.
Il fatto che la dipendente fosse addetta al reparto di un ramo d’azienda soppresso non può giustificare la mancata comparazione con il personale di pari livello ancora in servizio, seppur addetto in altri reparti, quindi non è di per sé condizione legittimante il licenziamento.
Infatti, secondo i giudici, il datore di lavoro non può licenziare i dipendenti del reparto soppresso o ridimensionato quando tali lavoratori, per il possesso di una professionalità equivalente, possono essere utilmente impiegati in reparti diversi o in altre unità produttive.
Conseguentemente, nel caso di specie, i giudici hanno verificato che il licenziamento violava i corretti criteri di scelta con conseguente lesione dei diritti della lavoratrice, alla quale sono stati riconosciuti la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno.
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