Se ci sono figli minori cosa succede?
In caso di separazione e/o divorzio, il nostro ordinamento giuridico prevede l’istituito della assegnazione della casa familiare quale misura di tutela dei figli.
L’assegnazione tende ad assicurare alla prole il mantenimento delle abitudini e consuetudini anche in conseguenza di un evento certamente destabilizzante quale la separazione tra i genitori.
La casa coniugale spetta al genitore assegnatario dei figli, sia minorenni sia maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti.
Il nostro ordinamento ha parificato la famiglia nata dal matrimonio a quella nata dalla convivenza, riconoscendo, in favore del genitore che convive con i figli, il diritto a rimanere nella abitazione, quantomeno sino alla loro indipendenza economica.
Ma cosa succede se entrambi i conviventi sono comproprietari della casa al 50%?
Nell’ipotesi in cui i conviventi abbiamo figli minori, o maggiorenni non autosufficienti, e siano altresì entrambi proprietari della casa coniugale, il genitore che desidera vendere l’immobile e ripartire il ricavato dovrà accordarsi con l’altro genitore.
In caso di mancato accordo, infatti, il genitore comproprietario ed assegnatario dei figli, può rifiutarsi di vendere l’immobile e rivendicare, anche tramite il Tribunale, il rispetto del suo diritto a rimanere nella casa coniugale sino alla definitiva indipendenza della prole.
Tale soluzione deriva dalla necessità di tutelare in maniera prevalente, non tanto il diritto di proprietà dei conviventi, ma il diritto dei figli a mantenere il loro habitat domestico e continuare a vivere nella casa che rappresenta il centro dei loro affetti.
Riassumendo :
la casa coniugale di proprietà di entrambi i genitori, ma assegnata ad uno solo, può essere venduta solo se vi è uno specifico accordo.
In mancanza di accordo tra i conviventi, infatti, il genitore assegnatario può rivendicare il suo diritto a rimanere nell’abitazione siano a che ve ne saranno i presupposti di legge (indipendenza economica dei figli).
Tale diritto, peraltro, può essere fatto valere anche nei confronti del terzo acquirente.