Finalmente anche nell’adozione in casi particolari (ai sensi dell’Art. 44 L.184/83) si estendono i legami di parentela dell’adottante in capo all’adottato.
La Corte Costituzionale, con un’importantissima sentenza del 23 febbraio 2022, depositata il 28 marzo 2022, pubblicata in G.U. il 30-03-2022, la n. 79 – Anno 2022, ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice rimettente, ovvero il Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna – sezione di Bologna.
La Consulta parte col tratteggiare magistralmente la ratio dell’istituto dell’Adozione in casi particolari, ai sensi dell’Art. 44 della legge n. 184 del 1983, che consiste, in primis, nella valorizzazione dell’effettività del rapporto instauratosi con il minore; in secundis, nella difficoltà o nella impossibilità , per taluni minori, di accedere alla adozione piena.
Seguendo un ragionamento lucido e incentrato unicamente sul primario interesse del minore, la Corte afferma che l’adozione in casi particolari dimostri una precipua vocazione a tutelare l’interesse del minore a mantenere relazioni affettive già di fatto instaurate e consolidate e, pertanto, ritiene che la norma censurata , ovvero l’art. 55 della legge 4 maggio 1983 n. 184 (Diritto del Minore a una famiglia) si ponga in contrasto con l’art. 8 CEDU e vìoli gli obblighi internazionali di cui agli artt. 3, 31 secondo comma, e art. 117, primo comma Cost. – e debba pertanto dichiararsi la sua parziale illegittimità costituzionale – nella parte in cui esclude, attraverso il rinvio all’art. 300 , secondo comma c.c., l’instaurarsi di rapporti civili tra il minore adottato in casi particolari e i parenti dell’adottante.
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