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Autore: Sabrina Malaguti

Chi è responsabile se qualcuno scrive cose false o diffamatorie su di un sito internet?

La responsabilità del gestore professionale e i suoi presupposti

Il tribunale di Genova è stato chiamato a decidere il caso di un ristoratore fatto oggetto di recensioni false e diffamatorie pubblicate da ignoti sul sito internet nel quale il suo ristorante era pubblicizzato.

La falsa pubblicità negativa aveva causato una diminuzione del punteggio di gradimento assegnato al locale ed un conseguente danno economico.

Il Giudice ha ritenuto responsabile l’hosting provider dopo avere accertato che, pur avendo conoscenza del fatto illecito perpetrato attraverso il suo sito, e potendo constatarlo tramite la normale diligenza, non aveva provveduto a cancellare le false recensioni.

Nel caso specifico, il gestore della piattaforma online aveva ricevuto diffide e querele da parte del ristoratore danneggiato e, usando la normale diligenza, avrebbe potuto facilmente constatare che le recensioni pubblicate erano false e non riferibili al ristorante diffamato, dal momento che richiamavano una località diversa da quella in cui tale esercizio si trovava e parlavano di prodotti non commercializzati dal ristorante medesimo.

Pertanto il gestore di una piattaforma online ha il dovere di vigilare sul contenuto di quanto viene pubblicato e operarsi per immediatamente rimuovere i contenuti illeciti, quando ne abbia conoscenza e la possibilità di verificarli tramite la diligenza propria di un operatore professionale.

Fine della convivenza e casa in comproprietà

Se ci sono figli minori cosa succede?

In caso di separazione e/o divorzio, il nostro ordinamento giuridico prevede l’istituito della assegnazione della casa familiare quale misura di tutela dei figli.

L’assegnazione tende ad assicurare alla prole il mantenimento delle abitudini e consuetudini anche in conseguenza di un evento certamente destabilizzante quale la separazione tra i genitori.

La casa coniugale spetta al genitore assegnatario dei figli, sia minorenni sia maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti.

Il nostro ordinamento ha parificato la famiglia nata dal matrimonio a quella nata dalla convivenza, riconoscendo, in favore del genitore che convive con i figli, il diritto a rimanere nella abitazione, quantomeno sino alla loro indipendenza economica.

Ma cosa succede se entrambi i conviventi sono comproprietari della casa al 50%?

Nell’ipotesi in cui i conviventi abbiamo figli minori, o maggiorenni non autosufficienti, e siano altresì entrambi proprietari della casa coniugale, il genitore che desidera vendere l’immobile e ripartire il ricavato dovrà accordarsi con l’altro genitore.

In caso di mancato accordo, infatti, il genitore comproprietario ed assegnatario dei figli, può rifiutarsi di vendere l’immobile e rivendicare, anche tramite il Tribunale, il rispetto del suo diritto a rimanere nella casa coniugale sino alla definitiva indipendenza della prole.

Tale soluzione deriva dalla necessità di tutelare in maniera prevalente, non tanto il diritto di proprietà dei conviventi, ma il diritto dei figli a mantenere il loro habitat domestico e continuare a vivere nella casa che rappresenta il centro dei loro affetti.

Riassumendo :

la casa coniugale di proprietà di entrambi i genitori, ma assegnata ad uno solo, può essere venduta solo se vi è uno specifico accordo.
In mancanza di accordo tra i conviventi, infatti, il genitore assegnatario può rivendicare il suo diritto a rimanere nell’abitazione siano a che ve ne saranno i presupposti di legge (indipendenza economica dei figli).
Tale diritto, peraltro, può essere fatto valere anche nei confronti del terzo acquirente.

Debiti nell’eredità? Non ti conviene diventare erede?

Attenzione a questi comportamenti!

Per acquistare la qualità di erede non è necessario dichiarare espressamente la volontà di accettare l’eredità: attraverso determinati comportamenti è infatti possibile manifestare implicitamente l’intenzione di diventare eredi.

Si tratta di comportamenti dai quali si desume che il soggetto chiamato ad ereditare vuole effettivamente subentrare nei diritti propri di un erede o atti comunque incompatibili con la volontà di rinunciare all’eredità.

In questo senso, secondo la giurisprudenza deve considerarsi erede il soggetto che utilizza l’immobile appartenuto al defunto e compie la voltura catastale, provvedendo altresì alla denuncia di successione e intervenendo nel giudizio di divisione dell’eredità.

Si tratta infatti di condotte tipiche di chi intende rivestire la qualità di erede.

In particolare, la voltura catastale, a differenza della dichiarazione di successione che ha solo natura fiscale, è rilevante per determinare la qualità di erede del soggetto che la compie, poiché produce effetti, non solo di natura tributaria, ma anche di natura civile. Allo stesso modo, la gestione del patrimonio del defunto, ove non abbia natura meramente conservativa del medesimo, configura un’accettazione implicita di eredità: si pensi ad esempio al pagamento di debiti o alla riscossione di crediti.

Occorre quindi fare molta attenzione alle modalità con cui si gestiscono i beni del defunto in quanto anche l’accettazione tacita, così come quella espressa, comporta la responsabilità per i debiti che gravano sull’eredità nei confronti dei creditori.